1. I procuratori della Repubblica informano ogni sei mesi, per iscritto, il Ministro della giustizia, tramite il procuratore generale della Repubblica del distretto di appartenenza, del numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche di cui egli o altra autorità giudiziaria del circondario hanno autorizzato l'effettuazione ai sensi degli articoli da 266 a 269 del codice di procedura penale, provvedendo, altresì, alla classificazione delle stesse intercettazioni secondo le categorie individuate ai sensi delle lettere da a) a f-bis) del comma 1 del citato articolo 266.
2. I procuratori della Repubblica informano, altresì, il Ministro della giustizia con le stesse modalità previste al comma 1 del presente articolo, dei sequestri o del fermo di plichi postali presso gli uffici postali e telegrafici disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale.
1. Il Ministro della giustizia informa le Camere, con una apposita relazione semestrale scritta, delle intercettazioni, dei sequestri e dei fermi effettuati ai sensi dell'articolo 1 nonchè del loro contenuto.
1. Il Ministro dell'interno informa le Camere, con una apposita relazione semestrale scritta, sul numero delle intercettazioni preventive previste dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura